IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                   Cumulo di periodi assicurativi

  1.  Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, che non
abbiano  maturato  in  alcuna  delle  predette  forme  il  diritto al
trattamento   previdenziale,   e'   data   facolta'   di  utilizzare,
cumulandoli  per  il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20
del  predetto  articolo  1,  i  periodi  assicurativi non coincidenti
posseduti  presso  le predette forme, ai fini del conseguimento della
pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita'.
  2.  Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli
assicurati,   ancorche'   deceduti  prima  del  compimento  dell'eta'
pensionabile.
  3.  Agli  aventi  titolo  al  cumulo  spettano le quote di pensione
relative  alle  posizioni  assicurative  costituite  nelle rispettive
gestioni  previdenziali,  calcolate  ciascuna con le norme vigenti in
materia  per  le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a
carico ed erogate da ciascuna gestione.
  4.  Gli  effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione
del  presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo
a  quello  di  presentazione  della  domanda  di  pensione  da  parte
dell'assicurato  e,  in  caso  di  decesso  di quest'ultimo, dal mese
successivo a tale evento.
  5.  Rientra  nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme
di   previdenza  obbligatoria  a  favore  di  liberi  professionisti,
conferiti  dall'articolo  3,  comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335,  il  riconoscimento  del  computo  dei  periodi contributivi non
coincidenti  posseduti  dal  professionista  presso  altre  forme  di
previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti
contributivi  previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per
il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'articolo 10  comma 3, del  testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non  puo'    avvenire  se    non  con
          determinazione    di  principi   e criteri   e soltanto per
          tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -    Il comma   39   dell'art. 1   della  legge 8  agosto
          1995,  n.    335  (Riforma  del     sistema   pensionistico
          obbligatorio e  complementare) e' il seguente: "39. Con uno
          o  piu' decreti da emanare entro dodici mesi dalla  data di
          entrata in  vigore della  presente legge,  il Governo della
          Repubblica   e' delegato  ad    emanare  norme  intese    a
          riordinare,  armonizzare   e   razionalizzare,  nell'ambito
          delle  vigenti  risorse finanziarie,  le   discipline   dei
          diversi  regimi  previdenziali  in materia di contribuzione
          figurativa,   di   ricongiunzione,   di   riscatto   e   di
          prosecuzione   volontaria  nonche'    a  conformarle     al
          sistema  contributivo   di   calcolo,   secondo  i seguenti
          principi  e  criteri direttivi:
            a)   armonizzazione,   con   riferimento      anche    ai
          periodi     massimi  riconoscibili,      con    particolare
          riferimento  alle   contribuzioni figurative per i  periodi
          di malattia, per i periodi  di maternita' e per aspettativa
          ai sensi dell'art. 31  della legge 20 maggio 1970, n.  300,
          e successive modificazioni, e degli  articoli 3, comma  32,
          e  11,  comma 21,   della legge  24 dicembre  1993, n. 537.
          Per i  periodi di maternita',  revisione  dei  criteri   di
          accredito   figurativo,    in  costanza      di    rapporto
          lavorativo,    escludendo    che  l'anzianita' contributiva
          pregressa ne costituisca requisito essenziale;
            b) conferma della copertura  assicurativa prevista  dalla
          previgente disciplina per casi di disoccupazione;
            c) previsione  della copertura  assicurativa, senza oneri
          a  carico  dello  Stato  e  secondo criteri attuariali, dei
          periodi di interruzione del rapporto di  lavoro  consentiti
          da  specifiche   disposizioni per la durata massima  di tre
          anni; nei   casi di   formazione  professionale,  studio  e
          ricerca e per le  tipologie di inserimento nel  mercato del
          lavoro  ove non   comportanti rapporti di lavoro  assistiti
          da  obblighi  assicurativi,     nei   casi      di   lavori
          discontinui, saltuari,  precari e stagionali per i  periodi
          intercorrenti non coperti  da tali obblighi assicurativi".
            -  Il  comma  1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n.
          417 (Proroga dei  termini per   l'emanazione dei    decreti
          legislativi    di cui   alla legge  8    agosto  1995,   n.
          335,    recante   riforma     del    sistema  pensionistico
          obbligatorio  e    complementare) e'   il seguente:   "1. I
          termini per l'esercizio delle  deleghe normative  conferite
          al  Governo  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  sono
          differiti al 30 aprile 1997".
           Note all'art. 1:
            - Il comma 19 dell'art. 1 della legge  n.  335/95,  cosi'
          recita:  "19.    Per   i   lavoratori i   cui   trattamenti
          pensionistici sono  liquidati esclusivamente   secondo   il
          sistema    contributivo,    le    pensioni    di  vecchiaia
          anticipata,  di  anzianita' sono  sostituite  da   un'unica
          prestazione denominata "pensione di vecchiaia"".
            -  Il    comma  20 dell'art. 1   della legge n. 355/1995,
          cosi' recita:  "20. Il diritto alla pensione  di    cui  al
          comma  19, previa risoluzione del   rapporto   di   lavoro,
          si   consegue   al    compimento    del  cinquantasettesimo
          anno   di  eta',  a  condizione  che  risultino  versati  e
          accreditati  in   favore  dell'assicurato   almeno   cinque
          anni    di  contribuzione  effettiva  e che l'importo della
          pensione risulti essere non    inferiore  a    1,2    volte
          l'importo    dell'assegno    sociale di   cui all'art.   3,
          commi  6  e  7. Si   prescinde   dal   predetto   requisito
          anagrafico        al    raggiungimento      dell'anzianita'
          contributiva   non inferiore  a 40  anni,  determinata   ai
          sensi  del  comma 7,  secondo periodo, nonche' dal predetto
          importo  dal  sessantacinquesimo  anno di eta'. Qualora non
          sussistano  i requisiti assicurativi e contributivi per  la
          pensione  ai superstiti  in caso di morte  dell'assicurato,
          ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto  a  rendite
          per  infortunio sul   lavoro  o malattia  professionale  in
          conseguenza del  predetto evento e che   si  trovino  nelle
          condizioni  reddituali    di  cui  all'art.   3, comma   6,
          compete  una indennita'   una tantum,   pari  all'ammontare
          dell'assegno   di    cui  al  citato  art.    3,  comma  6,
          moltiplicato   per  il  numero    delle    annualita'    di
          contribuzione   accreditata  a  favore dell'assicurato,  da
          ripartire  fra  gli stessi  in  base ai   criteri  operanti
          per  la  pensione  ai  superstiti.  Per  periodi  inferiori
          all'anno,    la  predetta    indennita'  e'    calcolata in
          proporzione alle settimane coperte   da  contribuzione.  Il
          Ministro  del  lavoro   e delle previdenza   sociale,    di
          concerto  con  il   Ministro  del   tesoro, determina,  con
          decreto,  le  modalita'  e  i  termini per il conseguimento
          dell'indennita'".
            - Il comma 12 dell'art. 3  della legge n. 335/1995, e' il
          seguente:  "12. Nel  rispetto dei  principi di    autonomia
          affermati  dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,
          relativo  agli enti previdenziali privatizzati, allo  scopo
          di  assicurare l'equilibrio di  bilancio in attuazione   di
          quanto    previsto  dall'art.   2, comma   2, del  predetto
          decreto legislativo,    la  stabilita'    delle  rispettive
          gestioni    e'  da  ricondursi ad   un arco temporale   non
          inferiore   a 15 anni.   In  esito  alle  risultanze  e  in
          attuazione  di  quanto  disposto dall'art. 2, comma 2,  del
          predetto  decreto,   sono  adottati  dagli   enti  medesimi
          provvedimenti     di    variazione      delle      aliquote
          contributive,     di riparametrazione  dei  coefficienti di
          rendimento  o  di ogni   altro criterio  di  determinazione
          del  trattamento  pensionistico  nel rispetto del principio
          del pro rata in relazione  alle  anzianita'  gia'  maturate
          rispetto      alla     introduzione      delle    modifiche
          derivanti      dai  provvedimenti  suddetti.   Nei   regimi
          pensionistici  gestiti  dai predetti enti,   il periodo  di
          riferimento     per  la     determinazione  della      base
          pensionabile  e'    definito,  ove    inferiore,  secondo i
          criteri fissati all'art. 1, comma  17,  per  gli  enti  che
          gestiscono  forme  di previdenza sostitutive e  al medesimo
          art.  1, commi 25 e  26, per gli  enti che gestiscono forme
          di previdenza sostituitive,  e al medesimo   art. 1,  comma
          28,  per  gli  altri  enti.    Gli  enti possono optare per
          l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della
          presente legge".